Art. 2
Prtotocollo n. 6

Art. 2

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In vigore dal 12 gen 1971
La cooperazione tecnica connessa agli investimenti, prevista all' della Convenzione, comprende in particolare: a) la programmazione e gli studi speciali e regionali di sviluppo; b) gli studi tecnici, economici e commerciali, nonché le ricerche e le prospezioni necessari per mettere a punto i progetti; c) l'aiuto alla preparazione dei fascicoli; d) l'aiuto all'esecuzione e alla sorveglianza dei lavori; e) l'aiuto temporaneo per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di un determinato investimento o di un complesso di attrezzature, che comporta nella misura necessaria la formazione del personale incaricato del funzionamento e della manutenzione dell'investimento e delle attrezzature; f) l'assunzione a carico temporanea dei tecnici e la fornitura dei beni di consumo necessari alla buona esecuzione di un progetto di investimento.
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