Prtotocollo n. 6
Art. 12
In vigore dal 12 gen 1971
1. I fascicoli di cui all', paragrafo 2, della Convenzione sono presentati alla Comunità indirizzandoli alla Commissione.
Tuttavia, sono presentati alla Banca i progetti per i quali è richiesto un prestito della Banca, con eventuale abbuono di interessi, oppure un contributo alla formazione dei capitali a rischio.
2. Il modo di finanziamento previsto nella domanda non pregiudica le modalità di finanziamento che saranno adottate dalla Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-12