Prtotocollo n. 6

Art. 12

In vigore dal 12 gen 1971
1. I fascicoli di cui all', paragrafo 2, della Convenzione sono presentati alla Comunità indirizzandoli alla Commissione. Tuttavia, sono presentati alla Banca i progetti per i quali è richiesto un prestito della Banca, con eventuale abbuono di interessi, oppure un contributo alla formazione dei capitali a rischio. 2. Il modo di finanziamento previsto nella domanda non pregiudica le modalità di finanziamento che saranno adottate dalla Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo