Art. 13
Prtotocollo n. 6

Art. 13

90 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
1. Gli aiuti finanziari possono essere utilizzati a copertura di spese per importazioni, nonché spese locali necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento approvati. 2. Essi non possono essere utilizzati a copertura delle spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento.
Storico versioni

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