Prtotocollo n. 7

Art. 3

In vigore dal 12 gen 1971
L'unità di conto definita all' resterà immutata durante tutto il periodo di esecuzione della Convenzione. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultima intervenga una modifica uniformemente proporzionale della parità di tutte le monete rispetto all'oro decisa dal Fondo monetario internazionale, in applicazione dell', sezione 7 degli statuti dello stesso, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla suddetta modifica. Qualora uno o più Stati membri non applichino la decisione adottata dal Fondo monetario internazionale di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla modifica decisa dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia, il Consiglio delle Comunità europee esaminerà la situazione creatasi ed adotterà a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-3-5

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo