Prtotocollo n. 8
Art. 3
In vigore dal 12 gen 1971
I membri titolari o supplenti della Corte prestano giuramento di esercitare le loro funzioni con imparzialità e secondo coscienza e di mantenere il segreto sulle deliberazioni. Il giuramento è prestato, nelle forme stabilite dalle rispettive leggi nazionali, nella prima udienza pubblica successiva alla nomina.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-3-6