Art. 17
Prtotocollo n. 6

Art. 17

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In vigore dal 12 gen 1971
1. Le autorità competenti degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti presentati dal loro governo e finanziati dalla Comunità. Inoltre, gli organismi regionali o interstatali e le imprese sono responsabili, per quanto li riguarda, dell'esecuzione dei progetti da essi presentati. 2. I governi degli Stati associati e, se del caso, gli istituti o altri organismi specializzati degli Stati membri o degli Stati associati, sono responsabili dell'esecuzione delle azioni di cooperazione tecnica presentate dai governi.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-17