Prtotocollo n. 8
Art. 10
In vigore dal 12 gen 1971
Il funzionamento dei servizi della Corte, ed in particolare della cancelleria, è assicurato dai servizi della Corte di Giustizia delle comunità europee.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-10-2