Prtotocollo n. 8

Art. 13

In vigore dal 12 gen 1971
Gli agenti, gli avvocati e i consulenti godono dinanzi alla Corte, per la durata delle loro missioni e degli spostamenti necessari al loro adempimento, dei privilegi e delle immunità di rito. Essi godono in specie dell'immunità per le parole pronunziate e gli scritti prodotti che si riferiscano alla causa. La Corte può togliere i privilegi e le immunità di cui al primo comma, quando ritenga che ciò non pregiudichi l'interesse della causa.
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Art. 13 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo