Prtotocollo n. 8
Art. 16
In vigore dal 12 gen 1971
La cancelleria trasmette copia dell'istanza al Consiglio di Associazione che la comunica agli Stati membri, alla Comunità e agli Stati associati, i quali possono, prima della fine della fase scritta di cui al regolamento di procedura, depositare presso la Corte le loro osservazioni scritte, senza che peraltro essi divengano parti nella vertenza.
Qualora, a norma del presente statuto, si debba iniziare una procedura orale, gli Stati che hanno depositato osservazioni scritte, possono farvisi rappresentare.
La stessa disposizione si applica alla Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-16-2