Prtotocollo n. 8

Art. 11

In vigore dal 12 gen 1971
La Corte si riunisce secondo le proprie esigenze di funzionamento, su convocazione del Presidente. La Corte siede e delibera validamente solo se composta dal Presidente e da quattro giudici. Il giudice supplente che sia intervenuto nella trattazione di una causa, partecipa alle sedute relative a tale causa fino alla sua conclusione.
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