Prtotocollo n. 8
Art. 11
In vigore dal 12 gen 1971
La Corte si riunisce secondo le proprie esigenze di funzionamento, su convocazione del Presidente.
La Corte siede e delibera validamente solo se composta dal Presidente e da quattro giudici.
Il giudice supplente che sia intervenuto nella trattazione di una causa, partecipa alle sedute relative a tale causa fino alla sua conclusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-11-2