Prtotocollo n. 8
Art. 13
112 / 163In vigore dal 12 gen 1971
Gli agenti, gli avvocati e i consulenti godono dinanzi alla Corte, per la durata delle loro missioni e degli spostamenti necessari al loro adempimento, dei privilegi e delle immunità di rito.
Essi godono in specie dell'immunità per le parole pronunziate e gli scritti prodotti che si riferiscano alla causa.
La Corte può togliere i privilegi e le immunità di cui al primo comma, quando ritenga che ciò non pregiudichi l'interesse della causa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-13-2