Art. 41

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 1 mag 1969
Il termine di prescrizione di cui all' del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è elevato a dieci anni. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
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