Art. 45
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 1 mag 1969
Per la liquidazione delle quote di maggiorazione aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della vivenza a carico si applicano le norme ed i criteri vigenti in materia di assegni familiari.
Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti il comitato speciale per gli assegni familiari ed il comitato speciale di cui all' della presente legge, verrà stabilito l'importo forfettario degli assegni familiari non erogati per effetto delle disposizioni dell' da corrispondersi al "Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" da parte della Cassa unica per gli assegni familiari.
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