Art. 47

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 1 mag 1969
L' della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è sostituito dal seguente: "Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all' della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di età se uomini o 52 anni se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968, aumentato dell'importo previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. L'assegno non può essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di età inferiore a 65 anni. L'assegno, salvo il diritto di opzione, è sostitutivo del trattamento previsto dal precedente e non è cumulabile nè con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, nè con altri trattamenti di pensione, nè con la indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'età del pensionamento. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge. L'opzione di cui al precedente terzo comma è irrevocabile e deve essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'. I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni. Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli , terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, nonchè quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni".
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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153 (Art. 47 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo