Art. 48

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 1 mag 1969
Il limite di età previsto dall', terzo comma, lettera b) della legge 4 agosto 1955, n. 692, ai fini della erogazione della assistenza sanitaria per i figli, o altri familiari ad essi equiparati, dei titolari di pensione o rendita considerati dallo stesso , primo comma, è elevato al 21° anno qualora gli stessi frequentino una scuola media o professionale e fino al compimento degli studi superiori o universitari entro la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età. L'onere derivante dalla erogazione dell'assistenza sanitaria prevista dal presente articolo è rimborsato annualmente alle gestioni ed enti mutualistici che erogano la assistenza anzidetta da parte delle gestioni pensionistiche interessate.
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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153 (Art. 48 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo