Art. 53
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 1 mag 1969
Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e fino all'entrata in vigore della presente legge, è data facoltà, al titolare, di esercitare nuovamente la facoltà di opzione prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Il secondo comma dell' del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è abrogato con effetto dal 1 maggio 1968. Le pensioni dovranno essere liquidate d'ufficio.
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