Art. 55

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 1 mag 1969
Dal divieto di cumulo della pensione con la retribuzione previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 nel testo precedente all'entrata in vigore delle modificazioni di cui all' della presente legge, deve intendersi esclusa la tredicesima rata di pensione.
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