Art. 54
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 1 mag 1969
La facoltà di opzione di cui al primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, può essere esercitata fino al 31 dicembre 1971.
Entro tale data, qualora permangano le condizioni previste dal citato , con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il termine per l'esercizio della facoltà predetta può essere ulteriormente prorogato.
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