Art. 60
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 1 mag 1969
All' sub 2, punto 1) della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
"1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purchè risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento".
Storico versioni
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