Art. 63
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 1 mag 1969
Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri previsti dall', primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sono compilati ogni cinque anni e costituiscono gli elenchi principali aventi validità quinquennale. Essi sono compilati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del quinquennio.
Per ciascun anno del quinquennio sono compilati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, elenchi di variazione di quelli principali, nonchè gli elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi.
Gli elenchi principali relativi all'anno 1968 costituiscono gli elenchi valevoli per il primo quinquennio a decorrere dall'anno di riferimento degli elenchi stessi.
Il servizio contributi agricoli unificati provvede alla compilazione degli elenchi principali entro e non oltre il 30 giugno successivo a ciascun quinquennio. Gli elenchi relativi all'anno 1968 sono compilati entro il 30 giugno 1969.
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi terzo, quinto, sesto e settimo dell' della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
Gli elenchi di cui ai precedenti commi sono pubblicati di regola dal 16 al 31 luglio.
Storico versioni
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