Art. 68
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 1 mag 1969
Le disposizioni di cui al secondo comma dell' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano una attività lavorativa.
Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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