Art. 67

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 1 mag 1969
I miglioramenti delle pensioni stabiliti dalla presente legge, non si computano ai fini dell'accertamento dei proventi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, relativo alle pensioni ed agli assegni in favore dei ciechi civili.
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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153 (Art. 67 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo