Art. 62

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 1 mag 1969
I requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, si intendono raggiunti quando la contribuzione stessa risulti versata. La prova dell'avvenuto versamento può essere raggiunta mediante esibizione della ricevuta esattoriale di pagamento e dichiarazione del servizio contributi agricoli unificati dalla quale risulti che il richiedente la prestazione è soggetto all'obbligo assicurativo per la invalidità e la vecchiaia.
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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153 (Art. 62 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo