Art. 9
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 25 giu 1981
Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza anteriore a tale data, nonchè le pensioni a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare. (10)
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