Art. 13

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 3 mag 1974
I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidata o da liquidare in base alle norme vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, i quali dalla data di decorrenza della pensione stessa abbiano continuato ininterrottamente a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi ed ancora la prestino alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di optare, nel termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, per la riliquidazione, che avverrà al momento della cessazione del rapporto di lavoro, della pensione in godimento secondo le norme di cui al precedente , primo e terzo comma. Dalla data di presentazione della domanda per l'opzione viene sospesa l'erogazione della pensione in godimento. I ratei di pensione percepiti a decorrere dal 1 maggio 1968 saranno recuperati in sede di riliquidazione conseguente all'esercizio della facoltà di opzione in deroga ai limiti indicati nel primo comma del successivo .(2)
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