Art. 17

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 1 mag 1969
Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente gli importi dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico della Gestione speciale anzidetta sono elevati a lire 23.000 mensili. Ai fini del calcolo delle pensioni della Gestione speciale trova applicazione il disposto degli della presente legge. L'onere conseguente all'applicazione dell' viene assunto, successivamente alla riliquidazione della pensione per compimento del 60° anno di età del lavoratore, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la quota relativa alla pensione anticipata. Nei confronti del pensionato della Gestione speciale il quale si rioccupi prima del compimento del 60° anno di età, alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si fa luogo alla sospensione dell'erogazione delle quote di pensione anticipata e integrativa. Qualora la rioccupazione avvenga, prima del compimento del 60° anno di età da parte del pensionato, con guadagno continuativo e normale in settori diversi da quelli indicati al precedente comma, viene sospesa la erogazione della quota di pensione integrativa e viene ridotta la quota di pensione anticipata secondo i criteri contenuti nell' della presente legge. Nel caso in cui il pensionato si rioccupi dopo il compimento del 60° anno di età, si applicano le disposizioni contenute nell' sull'intero importo del trattamento pensionistico in atto. In relazione a quanto disposto nei tre commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi settimo, ottavo e nono dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.
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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153 (Art. 17 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo