Art. 33

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 1 mag 1969
Entro il 31 dicembre 1975 il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi più rappresentative a carattere nazionale, è delegato ad emanare norme intese a: a) realizzare la parificazione dei trattamenti minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi e dei loro familiari coadiuvanti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dalle norme generali che regolano l'assicurazione obbligatoria comune; b) consentire agli assicurati l'accesso a classi di contribuzione superiori a quella unica attualmente prevista per consentire il raggiungimento di più elevate ed adeguate pensioni contributive.
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