Art. 38

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 23 ago 1978
La misura dei contributi dovuti dalle categorie interessate ai regimi di pensione indicati nell' della presente legge può essere modificata, per il quinquennio 1971-75, con decreto del Presidente della Repubblica ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, sentite le confederazioni sindacali a carattere nazionale, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al fine di conseguire, secondo i principi di cui all' della legge 18 marzo 1968, n. 238, l'equilibrio delle relative gestioni. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467 . COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467 . COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 1978, N. 352 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1978, N. 467 .
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