Art. 34

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 1 mag 1969
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni femminili a carattere nazionale - norme intese a riconoscere, ai fini del diritto alla pensione di anzianità e della determinazione di essa, i contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, ivi comprese le lavoratrici dell'agricoltura.
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