Art. 34
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 1 mag 1969
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 - sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni femminili a carattere nazionale - norme intese a riconoscere, ai fini del diritto alla pensione di anzianità e della determinazione di essa, i contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, ivi comprese le lavoratrici dell'agricoltura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-04-30;153#art-34