Art. 28
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 1 mag 1969
Per particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, al fine di un riordinamento dell'assetto previdenziale ed assistenziale di detti lavoratori, ferma restando l'applicazione delle norme di cui all' del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, ed all' della legge 21 luglio 1965, n. 903, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, è delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese:
a) alla eliminazione delle difformità e delle incertezze di applicazione delle disposizioni che configurano l'obbligo di dette categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e di assistenza sociale;
b) ad uniformare, sulla base delle disposizioni del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, la commisurazione dei contributi nelle varie forme di previdenza ed assistenza, salvo quanto previsto ai fini delle pensioni, tenendo conto anche dei settori di attività merceologiche promiscue;
c) ad istituzionalizzare, nella attuazione dell' della legge 21 luglio 1965, n. 903, un meccanismo di variazione delle retribuzioni imponibili ai fini delle pensioni in relazione alla anzianità di servizio dei singoli soci.
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