Art. 23

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 12 dic 1985
Al titolare di pensione di riversibilità che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria è garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta. La pensione di riversibilità in tale caso è calcolata in conformità di quanto previsto dall' della legge 21 luglio 1965, n. 903, e non viene integrata al trattamento minimo. (6) (9)
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