Art. 23

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 12 dic 1985
Al titolare di pensione di riversibilità che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria è garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta. La pensione di riversibilità in tale caso è calcolata in conformità di quanto previsto dall' della legge 21 luglio 1965, n. 903, e non viene integrata al trattamento minimo. (6) (9)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153 (Art. 23 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo