Art. 23 · LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Art. 23

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 12 dic 1985
Al titolare di pensione di riversibilità che sia anche beneficiario di altra pensione a titolo proprio a carico dell'assicurazione obbligatoria è garantito il trattamento minimo sulla pensione diretta. La pensione di riversibilità in tale caso è calcolata in conformità di quanto previsto dall' della legge 21 luglio 1965, n. 903, e non viene integrata al trattamento minimo. (6) (9)
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