Art. 37
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 1 mag 1969
Entro il 31 maggio 1972 il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facoltà di apportare le integrazioni e le modificazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse con quelle della presente legge. Le norme suddette saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e sentita la commissione di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-04-30;153#art-37