Art. 39

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 1 mag 1969
Nei casi di fallimento o di crisi dell'azienda, determinata da eccezionali calamità naturali, da dichiararsi di volta in volta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, allorchè si verifichino omissioni contributive nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è consentito l'accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento dalle riserve delle rispettive gestioni. I prelievi non possono, comunque, superare l'importo che sarà determinato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'inizio di ciascun anno finanziario. Le eventuali eccedenze di ciascun anno potranno essere utilizzate ad integrazione delle somme determinate per gli anni successivi. Restano ferme le disposizioni sul recupero delle somme dovute all'istituto, nonchè quelle relative alle penalità previste per le suddette omissioni.
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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153 (Art. 39 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo