Art. 40

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 27 ago 1972
All' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi: Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe. I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni .
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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153 (Art. 40 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo