Art. 44

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 1 mag 1969
All' della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono aggiunti i seguenti commi: "In caso di coniugi entrambi pensionati è concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi. Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari". Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani titolari dell'assegno di cui all' della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Il primo ed il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.
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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153 (Art. 44 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.) — Testo vigente | Portale Normativo