Art. 16
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 1 mag 1969
Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di contribuzione figurativa antecedenti il 1 agosto 1968 è quella stabilita dall', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
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