Art. 16 · LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Art. 16

LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

In vigore dal 1 mag 1969
Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di contribuzione figurativa antecedenti il 1 agosto 1968 è quella stabilita dall', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153#art-16