Art. 3
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 2 lug 1972
All'onere di lire 449,4 miliardi relativo all'anno finanziario 1969 si provvede:
quanto a lire 95 miliardi con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;
quanto a lire 354,4 miliardi con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere complessivo di lire 3.078,4 miliardi relativo al periodo 1970-1975 si provvede:
per un importo non inferiore a lire 1.819,4 miliardi con le previste risorse di bilancio, alle quali concorrono anche le maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, nonchè le disponibilità conseguenti alla cessazione dell'onere di cui all' della legge 21 luglio 1965, n. 903;
per un importo non superiore a lire 1.259 miliardi con ricorso straordinario ad operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in una o più soluzioni, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito
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Storico versioni
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