Art. 2
LEGGE 30 aprile 1969, n. 153
In vigore dal 4 mar 1974
L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall' lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903, dall' della legge 22 luglio 1966, n. 613, dall' lettera b) della legge 27 luglio 1967, n. 658, e dall' della legge 18 marzo 1968, n. 238, viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi.
Per gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni indicate al primo comma, che resta confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni successivi fino al 1975 - è autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4 miliardi.(2)
Gli apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali come dall'allegata tabella A.
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