Art. 28

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

In vigore dal 23 giu 1983
(Concorsi) Il primo concorso, di cui al secondo comma degli e all', sarà bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell', nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti è comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali. (1)
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