Art. 14
LEGGE 18 marzo 1968, n. 444
In vigore dal 9 gen 1969
(Insegnanti della scuola materna statale)
Le insegnanti hanno la responsabilità educativa della sezione che ad esse è affidata.
Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.
I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;444#art-14