Art. 10

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

In vigore dal 23 giu 1983
(Insegnanti delle scuole e classi speciali - Requisiti) Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dello della presente legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione. (1)
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LEGGE 18 marzo 1968, n. 444 (Art. 10 Ordinamento della scuola materna statale.) — Testo vigente | Portale Normativo