Art. 7
LEGGE 18 marzo 1968, n. 444
In vigore dal 9 gen 1969
(Oneri dei comuni)
La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. È ugualmente a carico del comune il personale di custodia.
Il personale di custodia è femminile.
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