Art. 6
LEGGE 18 marzo 1968, n. 444
In vigore dal 13 ott 2000
(Edilizia)
IL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA
. (3)
I comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici. Essi hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta salvo rimborso della spesa relativa, in venticinque annualità senza interessi.
I comuni possono essere esentati dall'onere di cui al precedente comma, nel caso che non si trovino in condizioni di poterlo sostenere.
Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.
Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.
I piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con piani di nuove istituzioni di scuole materne statali previsti dal precedente .
Il comitato regionale per l'edilizia scolastica, di cui all' del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970, prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia della scuola materia statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo. (1)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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