Art. 2
LEGGE 18 marzo 1968, n. 444
In vigore dal 9 gen 1969
(Orientamenti dell'attività educativa)
Gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
È garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma.
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