Art. 3
LEGGE 18 marzo 1968, n. 444
In vigore dal 9 gen 1969
(Programma annuale di sviluppo)
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i consigli provinciali scolastici e considerate le richieste dei comuni.
Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del provveditore agli studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione delle scuole, sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone depresse o di accelerata urbanizzazione.
Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali. Ad ogni sezione non possono essere iscritti più di dodici bambini.
Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali e alle scuole materne speciali, e per l'assistenza sanitaria specifica, il servizio medico scolastico si avvale di gruppi di esperti.
Storico versioni
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