Art. 4
LEGGE 18 marzo 1968, n. 444
In vigore dal 9 gen 1969
(Sezioni ed orario)
Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.
Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti.
Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
L'orario giornaliero delle scuole materne statali non può essere inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze locali, orari speciali. È consentita la frequenza di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.
Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni scuola una assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o di più sezioni ad ogni sezione è adibita una insegnante, ad ogni gruppo di tre sezioni è adibita inoltre una insegnante aggiunta. Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibita una assistente.
Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare.
Storico versioni
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