Art. 13
LEGGE 18 marzo 1968, n. 444
In vigore dal 9 gen 1969
(Direttrici della scuola materna statale)
Le direttrici soprintendono al funzionamento ed alle attività delle scuole materne statali del rispettivo circolo.
Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell' che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresì ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell', abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario.
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