Art. 18

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

In vigore dal 23 giu 1983
(Stato giuridico del personale della scuola materna statale) Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola elementare statale, nonchè le norme che regolano l'assistenza e la previdenza, compresa la iscrizione obbligatoria all'ente nazionale di assistenza magistrale, sono estese al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale. Le norme di stato giuridico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili, al personale assistente della scuola materna statale. Il personale della scuola materna statale sarà ammesso a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero della pubblica istruzione. Alle direttrici ed alle insegnanti delle sezioni speciali presso scuole materne statali o delle scuole materne speciali, di cui all' della presente legge, è riconosciuta una indennità pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle scuole speciali dell'istruzione elementare. (1)
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